Cos’è la Direttiva Omnibus? Come tutela i consumatori dell’e-commerce

Dal 2 aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo di recepimento della cosiddetta Direttiva Omnibus. Alcune norme, in particolare quelle in materia di indicazione di prezzi nelle campagne promozionali, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, cioè a partire dal 1° luglio 2023.

La Direttiva nasce con l’obiettivo di adeguare il relativo impianto normativo all’evoluzione digitale dei mercati online garantendo così una maggiore tutela al consumatore.

Il recepimento della Direttiva Omnibus ha determinato rilevanti modifiche ed integrazioni al Codice del Consumo soprattutto in riferimento al vasto mondo dei negozi online, dell’ecommerce.

Indice

Obiettivi della Direttiva Omnibus

L’aggiornamento della normativa ha l’obiettivo di tutelare maggiormente i consumatori e di rendere omogeneo il quadro delle sanzioni applicate a livello europeo. Si rafforza la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Le principali novità riguardano:

  • Nuove pratiche commerciali sleali e ingannevoli, fra cui la “dual quality”, cioè la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche
  • Un’informazione più trasparente nei confronti del consumatore negli annunci di riduzione del prezzo
  • La modifica del regime sanzionatorio, che viene armonizzato a livello europeo

Le nuove pratiche commerciali sleali

Il nuovo Decreto Legislativo arricchisce l’elenco delle pratiche commerciali scorrette. Sono normativamente individuate come scorrette le seguenti condotte:

  • La dual quality, cioè la promozione di un bene come identico ad un altro che viene venduto in uno Stato membro e che, però, ha caratteristiche essenzialmente diverse.
  • La presentazione dei risultati di una ricerca online come parole chiave o dati, senza indicare in modo chiaro quando vengono proposti annunci pubblicitari a pagamento che possono offrire una migliore classificazione dei prodotti
  • La pubblicazione della recensione di un prodotto attribuita a consumatori che avrebbero acquistato quel bene, senza però aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificare che tale recensione sia il frutto dell’effettivo utilizzo del prodotto
  • L’invio (o la commissione dell’invio da parte di terze persone) di recensioni false tese a promuovere il proprio prodotto.

Gli annunci di riduzione del prezzo

Il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, debba essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore. La norma stabilisce che per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l’applicazione della riduzione di prezzo.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come accade sovente nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

Se un prodotto è stato immesso sul mercato da meno di un mese, l’annuncio di riduzione dovrà riportare il prezzo precedente, indicando però il periodo temporale di riferimento, che sarà necessariamente inferiore a 30 giorni. Infine, questa norma non viene applicata in caso di sconti su prodotti deperibili alimentari e agricoli, vendite sottocosto e prezzi di lancio.

Gli obblighi per gli operatori e-Commerce

Le nuove regole si traducono in ulteriori obblighi per gli operatori e-commerce, ma possono rappresentare anche un’opportunità per valorizzare le informazioni presentate dai merchant e fidelizzare i clienti grazie ad una comunicazione ancora più trasparente.

E’ importante dichiarare l’introduzione di sistemi di verifica delle recensioni dei prodotti. Al contempo, va esplicitata l’informativa che determina la possibilità di avere prezzi personalizzati per determinati consumatori o categorie di consumatori in base ad una profilazione automatizzata.

Infine, in caso di sconto va indicato il prezzo precedente, almeno entro i 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione.

Le nuove sanzioni pecuniarie

Le principali modifiche:

  • Il massimo edittale delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in caso di pratiche commerciali scorrette viene aumentato da Euro 5 milioni a Euro 10 milioni.
  • viene introdotto uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni di rilevanza c.d. unionale, per le quali l’importo massimo della sanzione irrogata dall’Autorità è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati Membri dell’UE interessati.
  • aumento a 10 milioni della sanzione da parte dell’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelle inibitorie oppure di rimozione degli effetti degli impegni assunti
  • introduzione di sanzioni armonizzate a livello europeo anche quando un professionista utilizza clausole definite vessatorie

 

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