Tutela dei consumatori nell’e-commerce

Il decreto legislativo 26 del 7 marzo 2023, entrato in vigore domenica 2 aprile, ha recepito anche in Italia le nuove norme a tutela dei consumatori. Attua la Direttiva Omnibus dell’Unione Europea, in Italia, con notevoli nuovi obblighi per le vendite online per i siti di eCommerce e con sanzioni di gran lunga aumentate. Le principali novità riguardano: l’indicazione dei prezzi; i controlli da implementare per evitare false recensioni; la trasparenza nella classificazione e nel posizionamento dei beni e servizi offerti; la vendita di prodotti da parte di non professionisti; il diritto di recesso e i rimedi a disposizione dei consumatori per contestare la condotta dei professionisti e le sanzioni che sono notevolmente aumentate.

Indice

Il commercio elettronico

Ai tradizionali obblighi informativi per i venditori (caratteristiche principali di beni e servizi, prezzo totale e costi accessori), si aggiungono l’obbligo di dichiarare l’impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi e, per il settore digitale, l’obbligo di informare il consumatore dell’esistenza della garanzia legale di conformità anche per i beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali, come contenuti audio e video, e di specificare tutte le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità dei prodotti e servizi offerti.

Per i marketplace iI nuovo articolo 49 bis del Codice del consumo introduce una serie onerosa di obblighi in capo ai provider di mercati online, per garantire una maggior trasparenza ai consumatori in relazione alla provenienza e affidabilità delle recensioni di prodotti e servizi, all’identità di chi vende tramite il marketplace e ai parametri che determinano il ranking o classificazione delle offerte.

I diritti dei consumatori nei contratti a distanza, come il diritto di recesso, garanzie, sono stati estesi anche ai contratti in cui, a fronte della fornitura di un contenuto o servizio digitale, l’acquirente fornisce i propri dati personali. Adesso il trattamento di dati personali per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto o l’adempimento di obblighi di legge, è regolamentata dal Codice del consumo.

Gli sconti

Tra le novità più importanti la nuova norma in tema di scontistica.

L’articolo 17 bis del Codice del consumo, applicabile dal 1 luglio 2023, obbliga i professionisti di indicare negli annunci di riduzione del prezzo, sia la percentuale di sconto che il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti alla riduzione. Obiettivo è fornire al consumatore un parametro certo e attendibile per comprendere l’effettivo vantaggio dell’offerta e ridurre la pratica dei prezzi gonfiati in occasione di saldi e vendite straordinarie.

Le sanzioni

Vengono aumentate e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e diritti dei consumatori è aumentata da 5 a 10 milioni di euro. Inoltre, è stata introdotta una nuova sanzione per le violazioni di rilevanza unionale (europea). In questi casi l’importo massimo delle sanzioni irrogabili dall’Agcm è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati europei interessati dalla violazione. Nei casi in cui le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili la sanzione è di euro 2.000.000.

 Lo stesso regime sanzionatorio si applica, per effetto della riforma, anche alle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore (B2C), per cui prima era prevista la sola nullità di protezione. L’impatto di questa previsione sulle condizioni generali di vendita di e-commerce (e non solo) è senza precedenti.

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